di Giorgio Ghiringhelli


IL MOVIMENTO POLITICO CHE NON MOLLA MAI L'OSSO


  Lodevole
Consiglio di Stato
6500 Bellinzona




Losone, 6 marzo 2012

  

Ricorso

 

 

Presentato da

 

1.   Comitato d’iniziativa “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona”, rappr. Da Giorgio Ghiringhelli, Via Ubrio 62, 6616 Losone, primo firmatario e rappresentante;

2.   Giorgio Ghiringhelli, Via Ubrio 62, 6616 Losone

ricorrenti

 

contro

 

la decisione  del 1. marzo 2012 del Municipio di Bellinzona, primo opponente, che, statuendo su un mio reclamo del 6 febbraio 2012 avverso una decisione della Polizia comunale di Bellinzona, secondo opponente, non autorizza i ricorrenti a raccogliere firme per la suddetta iniziativa costituzionale in Viale Stazione (al solito posto dinnanzi all’hotel Croce federale) durante le edizioni del mercato del 24 e del 31 marzo 2012,  ma solo in Piazza del Sole (all’intersezione con Vicolo Torre) ,  e ciò perché in base alla decisione della polizia comunale l’area specificatamente richiesta “era verosimilmente destinata ad essere occupata dai vari partiti politici nell’ambito della propaganda elettorale immediatamente precedente le elezioni comunali del 1. aprile 2012”.

 

 

Misure provvisionali URGENTI

 

La decisione municipale ostacola indubbiamente il ricorrente nella raccolta di firme in uno dei Comuni più popolosi del Cantone e nell’ambito di un frequentatissimo mercato, e v’è il rischio effettivo che questo impedimento possa far fallire la riuscita dell’iniziativa popolare ( per la quale occorrono ben 10'000 firme) . La procedura ricorsuale, che ha i suoi tempi tecnici, non giova immediatamente al riguardo, ma unicamente pro futuro.  Si chiede quindi di rilasciare con urgenza a titolo provvisionale  l’autorizzazione a raccogliere firme nell’area specificatamente richiesta .  Visto che gli iniziativisti sono ostacolati nel raccogliere firme,  sono tenuti a chiedere misure di estrema urgenza. La misura merita di essere accolta immediatamente perché la giurisprudenza è chiara e perché non sussistono problemi di ordine pubblico o di insufficienza di spazio tali da giustificare lo spostamento della bancarella nell’area meno idonea alla raccolta di firme indicata dal Municipio.

 

 

I. Fatti

 

A.       Con lettera del 27 gennaio 2012 avevo chiesto con largo anticipo al Municipio di Bellinzona  l’autorizzazione a posare una bancarella per la raccolta di firme dal 24 marzo al 19 maggio tutti i sabati (cioè per 9 sabati consecutivi) , durante gli orari di mercato, lungo il Viale Stazione (nel solito posto dinnanzi all’hotel  Croce federale), specificando che “l’eventuale presenza di altre bancarelle politiche preelettorali non sarà considerato un motivo valido per negare l’autorizzazione richiesta nei sabati precedenti le elezioni comunali, in quanto la raccolta di firme per un’iniziativa popolare, oltre a essere limitata nel tempo, è un diritto costituzionale che va garantito ad ogni costo e che non può essere ostacolato”.

 

B.       In data 1 febbraio 2012 il Comandante della polizia comunale ha parzialmente accolto la richiesta autorizzando la posa della bancarella nell’ubicazione postulata per i sette sabati dal 7 aprile al 19 maggio, ma non per i sabati del 24 e del 31 marzo , in quanto l’area richiesta “sarà verosimilmente occupata dalle bancarelle dei vari partiti politici per la propaganda elettorale in vista delle elezioni comunali”.  Per i due sabati in questione veniva invece autorizzata un’area situata nelle “immediate vicinanze” ( e cioè in Piazza del Sole all’intersezione con Vicolo Torre), avendo la bontà di specificare che “ se vi fosse spazio a sufficienza provvederemo a comunicarglielo a tempo debito”.

 

C.      Con messaggio email del 6 febbraio 2012  avevo inoltrato al Municipio un reclamo contro tale decisione, facendo presente che l’ubicazione assegnata per i due sabati in questione non solo non era idonea, rispetto a quella richiesta,  all’esigenze di visibilità degli iniziativisti, ma pure non teneva sufficientemente conto di un diritto costituzionalmente protetto e inoltre era chiaramente discriminatoria. Difatti l’affermazione secondo cui l’area richiesta sarebbe stata “verosimilmente” occupata dalle bancarelle propagandistiche dei vari partiti politici lasciava chiaramente intendere che questi partiti non avevano ancora presentato una richiesta di autorizzazione “eppure a loro veniva data la precedenza per partito preso facendo così una scelta basata su chiari criteri soggettivi concernenti l’importanza della bancarella”. Nel reclamo, oltre a sottolineare che l’iniziativa in oggetto mirava a creare la Grande Bellinzona e meritava almeno la stessa considerazione di altre bancarelle di tipo politico, avevo espresso incredulità sul fatto che non si potesse prevedere uno spazio per una bancarella supplementare rispetto a quelle per le quali “verosimilmente” si prevedeva una richiesta di autorizzazione, e avevo concluso che “anche se così fosse, si dovrebbe almeno tener conto dell’ordine cronologico di inoltro di tali richieste”.

 

D.      Con lettera raccomandata datata 1 marzo 2012 firmata dal vicesindaco e intimatami il 2 marzo, il Municipio ha respinto il mio reclamo confermando in toto la decisione della Polizia comunale , ritenendo che “ a ogni buon conto la posizione alternativa autorizzata dista solo ca. 20 metri da quella richiesta ed è addirittura in un punto ove il passaggio di pedoni è più marcato” e che “in senso generale non può comunque essere rivendicato alcun diritto all’uso accresciuto dell’area pubblica comunale” (!). A detta del Municipio la risoluzione impugnata “non ostacola in particolare l’esercizio dei diritti costituzionali, né può essere ritenuta discriminatoria”. Senza particolari commenti o motivazioni sulla precedenza a priori assegnata ad altre bancarelle politiche, il Municipio si è limitato a ricordare l’art. 10 dell’ordinanza municipale concernente il “Mercato Mostra” nel Centro storico di Bellinzona, che sotto il titolo di “Manifestazioni extra mercato e propaganda varia” così recita : “Nel perimetro del mercato è di regola vietata ogni manifestazione o propaganda politica o confessionale, così come la raccolta di firme di qualsiasi tipo. Eventuali richieste in tal senso dovranno essere trasmesse alla Polizia comunale. Per queste attività è messa a disposizione l’area di Vicolo Torre fino a Piazza del Sole; la decisione di autorizzazione compete esclusivamente alla polizia comunale”.

 

 

II. Motivazioni

 

1.

Come già rilevato dal Presidente del Consiglio di Stato nella risoluzione provvisionale no. 17 del 21 aprile 2011 concernente una contestata decisione del Municipio di Mendrisio, “ secondo costante giurisprudenza, il privato che chiede di utilizzare il suolo pubblico per poter esercitare i diritti fondamentali che gli sono garantiti dalla Costituzione, dispone di un “diritto condizionale” all’ottenimento di una simile autorizzazione (STF 127 I 164; STA 52.2004.275 del 18 dicembre 2006 in re G. e riferimenti dottrinali ivi citati). Ciò significa concretamente che un eventuale diniego può essergli opposto soltanto se fondato su di una valida base legale, se sussistono interessi pubblici o privati preminenti e se il provvedimento rispetta il principio della proporzionalità (STF I 164; Rhinow, Grunzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, no. 1432)”.  Le possibili circostanze che potrebbero giustificare un diniego non sono date nel caso in questione, come si dimostrerà nei punti seguenti.

 

2.

2.1 Per motivare la sua decisione di non consentire la posa della bancarella in Viale Stazione, nell’area situata a fianco del mercato, il Municipio cita impropriamente il contenuto dell’art. 10 dell’ordinanza municipale concernente il mercato, il quale vieta “di regola” ogni manifestazione o propaganda politica o confessionale così come la raccolta di firme di qualsiasi tipo nel perimetro del mercato ,  ma specifica altresì che per queste attività è messa a disposizione l’area di Vicolo Torre fino a Piazza del Sole .  A parte il fatto che l’Ordinanza ha una portata relativa, visto che il diritto costituzionale ha una valenza superiore, per  esperienza personale posso  affermare che , contrariamente a quanto indicato in questo articolo dell’ordinanza, l’area che da anni tradizionalmente viene messa a disposizione per le bancarelle “politiche” non è quella che da Vicolo Torre va fino a Piazza del Sole ma è quella da me specificatamente richiesta  ubicata ai margini del mercato ( e dunque fuori dal suo perimetro) , lungo Viale Stazione (all’intersezione con Vicolo Torre e davanti all’hotel Croce federale). A comprova di ciò basti dire che per i sette sabati dopo le elezioni comunali e fino al 19 maggio è proprio questa l’area concessami dal Municipio, ed è questa l’area concessa ai partiti bellinzonesi per la propaganda elettorale  in vista delle elezioni comunali.  

 

2.2 In base all’art. 99 del Regolamento comunale, che regola l’utilizzazione accresciuta dei beni d’uso comune, l’autorizzazione per l’utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo “viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene e previa valutazione degli interessi in gioco”.  Se per due sabati su nove il Municipio mi ha negato l’ubicazione che tradizionalmente vien messa a disposizione delle bancarelle politiche, ciò non è dovuto né a motivi di ordine pubblico, né di sicurezza , né di igiene, ma semplicemente a una discutibile valutazione degli interessi in gioco, in base alla quale si è considerato che,  a causa della presunta mancanza di spazio sufficiente per soddisfare tutte le prevedibili richieste,  la precedenza andava accordata a priori alle bancarelle di propaganda elettorale anziché a quella destinata all’esercizio dei diritti popolari (garantiti dall’art. 37 Cost/TI) , e ciò indipendentemente dall’ordine cronologico delle richieste di autorizzazione.

 

Ammesso e non concesso che i diritti popolari siano meno degni di protezione rispetto alla propaganda elettorale, va comunque rilevato che la bancarella da me abitualmente utilizzata per la raccolta delle firme misura 58 x 78 cm, per cui ben si vede come la motivazione dello spazio insufficiente non regga di fronte a un oggettivo esame della situazione e non sia rispettosa del principio della proporzionalità.

 

2.3 Secondo il Municipio le motivazioni addotte nel mio reclamo sarebbero “poco pertinenti o comunque infondate”, e ciò anche perché il Comandante della polizia comunale si sarebbe “per giunta” riservato la possibilità di concedere l’ubicazione richiesta anche per i due sabati in oggetto se contrariamente alle previsioni vi fosse stato spazio a sufficienza. Ma è ben evidente che di fronte all’immotivato  diniego opposto alla mia richiesta  non potevo attendere un eventuale e incerto ripensamento all’ultimo momento prima di interporre in tempo utile un reclamo e successivo ricorso contro una decisione arbitraria che cozzava contro alcuni principi costituzionali e che poteva compromettere il successo dell’iniziativa popolare.

 

2.4  Quella tradizionalmente concessa é un’ubicazione ideale per la raccolta delle firme in quanto praticamente tutti i visitatori del mercato si spingono automaticamente  fino a quest’area e sanno già che questa è la zona dedicata alle bancarelle politiche e alle raccolte di firme . L’area assegnatami dal Municipio (in Piazza del Sole) è sì a poche decine di metri dalla zona tradizionalmente riservata alle bancarelle politiche , ed è si visibile dalle persone che in provenienza dall’autosilo di Piazza del Sole accedono alla zona del mercato passando da Vicolo Torre, ma è praticamente fuori vista per la stragrande maggioranza dei visitatori che accedono al mercato da altri posteggi situati ai due estremi di Viale Stazione, o dalla stazione ferroviaria, o da altre stradine laterali. Questa mancanza di visibilità si tradurrebbe per noi in almeno un centinaio di firme in meno per ogni sabato, ossia in totale almeno 200 firme che potrebbero rivelarsi decisive.

 

Lo posso affermare con cognizione di causa avendo già in decine di occasioni  raccolto firme nell’area richiesta e conoscendo bene la situazione. La decisione del Municipio per quanto riguarda i sabati 24 e 31 marzo è dunque stata  almeno parzialmente lesiva del  principio costituzionale che garantisce libertà di opinione e di espressione , in quanto ha posto dei limiti non giustificati alle nostre esigenze di visibilità : perché è ben normale,  ed è ammesso dalla giurisprudenza, che chi lancia un’iniziativa popolare faccia tutto il possibile affinché la stessa riesca. Il diritto di iniziativa fa parte dei diritti politici del cittadino ed è considerato dalla prassi alla stregua di un diritto fondamentale di rango costituzionale. Esso comprende non solo il diritto di lanciare un’iniziativa popolare, ma anche quello di partecipare attivamente alla raccolta delle firme necessarie alla riuscita della medesima, senza essere ingiustificatamente ostacolati dall’ente pubblico (STF 97 I 893; STA 52.2005.164  dell’11 luglio 2005 in re C.)

 

3.

3.1  La decisione del Municipio è chiaramente discriminatoria e non rispettosa del principio della parità di trattamento, secondo cui situazioni diverse vanno trattate in modo diverso e situazioni analoghe in modo identico. Difatti, a quanto mi risulta, la mia richiesta di autorizzazione del 27 gennaio è stata la prima a giungere sul tavolo della polizia comunale. Tutte le altre richieste da parte dei partiti bellinzonesi sono  giunte successivamente. Lo comprova il fatto che, nel negarmi l’ubicazione richiesta per i sabati del 24 e 31 marzo, la polizia comunale ha motivato il diniego con il fatto che l’ubicazione richiesta sarebbe stata “verosimilmente”  occupata  ( e quindi a quel momento non lo era ancora...) dalle bancarelle del vari partiti politici per la propaganda elettorale in vista delle elezioni comunali. Dunque sia la polizia e sia il Municipio hanno fatto una chiara scelta soggettiva e discriminatoria di tipo politico, riservando a priori l’ubicazione più idonea a determinate bancarelle politiche per le quali si supponeva che sarebbe giunta una richiesta di autorizzazione,  e relegando in un’area meno idonea la bancarella per la quale invece una richiesta di autorizzazione era già stata inoltrata.

 

Ammesso e non concesso che nell’area tradizionalmente concessa alle bancarelle politiche vi fosse un problema di spazio che avrebbe consentito di trovar posto solo alle bancarelle dei partiti bellinzonesi in lizza per le elezioni , ma non a quella di 58 x 78 cm del sottoscritto, l’unico criterio di ammissione  oggettivo e rispettoso del principio della parità di trattamento sarebbe stato quello di concedere le autorizzazioni per i posti disponibili lungo Viale Stazione in base all’ordine cronologico del loro arrivo : ciò che con ogni evidenza non è avvenuto. Oppure quello di spostare tutte le bancarelle politiche in Piazza del Sole.

 

3.2  Va rilevato che negli scorsi giorni il partito  dei Verdi ha lanciato un referendum contro la decisione adottata lo scorso 13 febbraio dal Gran Consiglio di approvare un credito di 2,5 milioni di franchi per la progettazione definitiva  delle opere relative al semisvincolo autostradale di Bellinzona. Quindi alla bancarella elettorale dei Verdi , lungo Viale Stazione, i visitatori del mercato potranno  firmare fino al 29 marzo  il referendum cantonale lanciato da questo partito contro un progetto riguardante il Comune di Bellinzona , mentre che invece  nella stessa area essi  non troveranno la bancarella dell’ iniziativa popolare costituzionale che mira fra l’altro a creare la Grande Bellinzona, e nel cui comitato siede pure un municipale bellinzonese uscente. Ecco una situazione paradossale frutto della scelta discriminatoria del Municipio !

 

3.3  Ad alimentare il dubbio che la scelta discriminatoria del Municipio, o meglio di una parte di esso,  non sia stata basata su criteri oggettivi ma sia piuttosto  il frutto di  una scelta molto soggettiva e molto politica basata sui contenuti dell’iniziativa , basti dire che lo scorso 14 febbraio – pochi giorni dopo il reclamo interposto al Municipio  (!) – sul Corriere del Ticino è apparsa nella rubrica “tribuna elettorale” una lettera intitolata “Le aggregazioni che vengono dal cuore” , scritta dal vicesindaco di Bellinzona, Felice Zanetti , nella quale si riconosce sì che l’iniziativa popolare “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona” persegue scopi “anche condivisibili”,  ma poi si aggiunge che  “lo fa però forzando la mano, limitando i principi di autodeterminazione e ipotizzando una sorta di tutela sui 35 Comuni coinvolti (...)”.  La domanda da porci è : mentre è in corso una procedura di reclamo per la mancata concessione, nell’ubicazione richiesta, di un’autorizzazione a posare una bancarella per la raccolta di firme a favore di un’iniziativa popolare , è corretto che uno dei municipali chiamati ad evadere il reclamo ( anzi, proprio lo stesso che ha firmato la decisione) cerchi di guadagnarsi consensi elettorali criticando pubblicamente  la medesima iniziativa popolare ? Come può essere garantita in tal modo l’equidistanza di giudizio sul reclamo ? 

4.

I tempi tecnici della presente procedura potrebbero far perdere al ricorso un interesse attuale all’esame. Tutte le giurisdizioni federali (DTF 97 I 893), cantonali (Sentenza TRAM 52.2004.143 dell’8 giugno 2004 in re G. pag. 4) e perfino codesto Consiglio (ris. gov. 1215 del 16 marzo 2005 in re M. pag. 3) hanno stabilito che si può rinunciare all’esigenza di un interesse attuale al ricorso in materia di posa di bancarelle per la raccolta di firme.

 

5.

Per il resto, a buon fondamento del ricorso, riservato ogni sviluppo nel corso della procedura, si richiamano le risoluzioni provvisionali del Presidente del Consiglio di Stato n. 15 del 7 aprile 2011 (Municipio di Giubiasco) e no. 17 del 21 aprile 2011 (Municipio di Mendrisio) e le decisioni di merito del CdS ivi relative.

 

III. Spese e ripetibili

 

Il ricorrente agisce per motivi ideali e rinuncia a rivendicare pretese pecuniarie, benché questo ricorso abbia fatto perdere un tempo  considerevole, che sarebbe potuto essere utilizzato per l'iniziativa. D'altro lato non si giustifica la riscossione di spese in materia di diritti politici (DTF 129 I 185 consid. 9 pag. 206; 113 Ia 43 consid. 3 pag. 46). Questo Consiglio ne ha confermato il principio in materia di posa di bancarella "data la particolarità della fattispecie" (ris. gov. 3269 del 13 luglio 2004 in re G : in gran parte il ricorso è stato respinto).

 

per questi motivi si chiede

 

A. in via provvisionale all'Onorevole Presidente del Consiglio di Stato di decretare:

1.         L'istanza provvisionale è accolta.

§. Di conseguenza è concessa è concessa l’autorizzazione a raccogliere firme per  l’iniziativa popolare “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona” lungo il Viale Stazione (all’intersezione con Vicolo Torre e davanti all’hotel Croce federale) durante i mercati del 24 e 31 marzo, dalle 8 alle 13.

2.         Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 LPAmm).

 

B. nel merito al Lodevole Consiglio di Stato di giudicare:

1.         Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza è concessa l'autorizzazione  a raccogliere firme per l’iniziativa popolare “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona” lungo il Viale Stazione (all’intersezione con Vicolo Torre e davanti all’hotel Croce federale) durante i mercati del 24 e 31 marzo, dalle 8 alle 13.

2.         Non si riscuotono tasse né spese.

3.         Non si assegnano ripetibili.

4.         Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

5.         Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 LPAmm).

 

 

                Con ogni ossequio.           Giorgio Ghiringhelli, per sé e in rappresentanza del Comitato

 

 

 

 

Allegati:  -  Richiesta di autorizzazione del 27 .1.2012

                 -  Risposta della polizia comunale del 1. 2.2012

                 -  Reclamo al Municipio del 6.2. 2012

                 -  Lettera di Felice Zanetti apparsa sul CdT del 14.2.2012

                 -  Decisione del Municipio del  1.3.2012 (+ busta)