Ricorso
Presentato da
1.
Comitato d’iniziativa
“Avanti con le nuove 2.
ricorrenti
contro
la decisione
del 1. marzo 2012 del
Municipio di Bellinzona,
primo opponente, che,
statuendo su un mio reclamo
del 6 febbraio 2012 avverso
una decisione della
Misure provvisionali URGENTI
La decisione municipale
ostacola indubbiamente il
ricorrente nella raccolta di
firme in uno dei Comuni più
popolosi del Cantone e
nell’ambito di un
frequentatissimo mercato, e
v’è il rischio effettivo che
questo impedimento possa far
fallire la riuscita
dell’iniziativa popolare (
per la quale occorrono ben
10'000 firme) . La procedura
ricorsuale, che ha i suoi
tempi tecnici, non giova
immediatamente al riguardo,
ma unicamente
pro futuro.
Si chiede quindi di
rilasciare con urgenza
a titolo provvisionale
l’autorizzazione a
raccogliere firme nell’area
specificatamente richiesta .
Visto
che gli iniziativisti sono
ostacolati nel raccogliere
firme,
sono tenuti a
chiedere misure di estrema
urgenza. La misura merita di
essere accolta
immediatamente perché la
giurisprudenza è chiara e
perché non sussistono
problemi di ordine pubblico
o di insufficienza di spazio
tali da giustificare lo
spostamento della bancarella
nell’area meno idonea alla
raccolta di firme indicata
dal Municipio.
I. Fatti
A.
Con lettera del 27 gennaio
2012 avevo chiesto con largo
anticipo al Municipio di
Bellinzona
l’autorizzazione a
posare una bancarella per la
raccolta di firme dal 24
marzo al 19 maggio tutti i
sabati (cioè per 9 sabati
consecutivi) , durante gli
orari di mercato, lungo il
Viale Stazione (nel solito
posto dinnanzi all’hotel
Croce federale),
specificando che
“l’eventuale presenza di
altre bancarelle politiche
preelettorali non sarà
considerato un motivo valido
per negare l’autorizzazione
richiesta nei sabati
precedenti le elezioni
comunali, in quanto la
raccolta di firme per
un’iniziativa popolare,
oltre a essere limitata nel
tempo, è un diritto
costituzionale che va
garantito ad ogni costo e
che non può essere
ostacolato”.
B.
In data 1 febbraio 2012 il
Comandante della
C.
Con messaggio email del 6
febbraio 2012
avevo inoltrato al
Municipio un reclamo contro
tale decisione, facendo
presente che l’ubicazione
assegnata per i due sabati
in questione non solo non
era idonea, rispetto a
quella richiesta,
all’esigenze di
visibilità degli
iniziativisti, ma pure non
teneva sufficientemente
conto di un diritto
costituzionalmente protetto
e inoltre era chiaramente
discriminatoria. Difatti
l’affermazione secondo cui
l’area richiesta sarebbe
stata “verosimilmente”
occupata dalle bancarelle
propagandistiche dei vari
partiti politici lasciava
chiaramente intendere che
questi partiti non avevano
ancora presentato una
richiesta di autorizzazione
“eppure a loro veniva data
la precedenza per partito
preso facendo così una
scelta basata su chiari
criteri soggettivi
concernenti l’importanza
della bancarella”. Nel
reclamo, oltre a
sottolineare che
l’iniziativa in oggetto
mirava a creare
D.
Con lettera raccomandata
datata 1 marzo 2012 firmata
dal vicesindaco e intimatami
il 2 marzo, il Municipio ha
respinto il mio reclamo
confermando in toto la
decisione della
II.
Motivazioni
1.
Come già rilevato dal
Presidente del Consiglio di
Stato nella risoluzione
provvisionale no. 17 del 21
aprile 2011 concernente una
contestata decisione del
Municipio di Mendrisio,
“ secondo costante giurisprudenza, il privato che chiede di utilizzare
il suolo pubblico per poter
esercitare i diritti
fondamentali che gli sono
garantiti dalla
Costituzione, dispone di un
“diritto condizionale”
all’ottenimento di una
simile autorizzazione (STF
127 I 164; STA 52.2004.275
del 18 dicembre
2.
2.1
Per motivare la sua
decisione di non consentire
la posa della bancarella in
Viale Stazione, nell’area
situata a fianco del
mercato, il Municipio cita
impropriamente il contenuto
dell’art. 10 dell’ordinanza
municipale concernente il
mercato, il quale vieta “di
regola” ogni manifestazione
o propaganda politica o
confessionale così come la
raccolta di firme di
qualsiasi tipo nel
perimetro del mercato ,
ma specifica altresì
che per queste attività è
messa a disposizione l’area
di Vicolo Torre fino a
Piazza del Sole .
A parte il fatto che
l’Ordinanza ha una portata
relativa, visto che il
diritto costituzionale ha
una valenza superiore, per
esperienza personale
posso
affermare che ,
contrariamente a quanto
indicato in questo articolo
dell’ordinanza, l’area
che da anni tradizionalmente
viene messa a disposizione
per le bancarelle
“politiche” non è quella che
da Vicolo Torre va fino a
Piazza del Sole ma è quella
da me specificatamente
richiesta
ubicata ai margini
del mercato ( e dunque fuori
dal suo perimetro) ,
lungo Viale Stazione
(all’intersezione con Vicolo
Torre e davanti all’hotel
Croce federale). A comprova
di ciò basti dire che per i
sette sabati dopo le
elezioni comunali e fino al
19 maggio è proprio questa
l’area concessami dal
Municipio, ed è questa
l’area concessa ai partiti
bellinzonesi per la
propaganda elettorale
in vista delle
elezioni comunali.
Ammesso e non concesso che i
diritti popolari siano meno
degni di protezione rispetto
alla propaganda elettorale,
va comunque rilevato che la
bancarella da me
abitualmente utilizzata per
la raccolta delle firme
misura 58 x
2.3
Secondo il Municipio le
motivazioni addotte nel mio
reclamo sarebbero “poco
pertinenti o comunque
infondate”, e ciò anche
perché il Comandante della
2.4
Quella
tradizionalmente concessa é
un’ubicazione ideale per la
raccolta delle firme in
quanto praticamente tutti i
visitatori del mercato si
spingono automaticamente
fino a quest’area e
sanno già che
questa è la zona
dedicata alle bancarelle
politiche e alle raccolte di
firme . L’area assegnatami
dal Municipio (in Piazza del
Sole) è sì a poche decine di
metri dalla zona
tradizionalmente riservata
alle bancarelle politiche ,
ed è si visibile dalle
persone che in provenienza
dall’autosilo di Piazza del
Sole accedono alla zona del
mercato passando da Vicolo
Torre, ma è praticamente
fuori vista per la
stragrande maggioranza dei
visitatori che accedono
al mercato da altri posteggi
situati ai due estremi di
Viale Stazione, o dalla
stazione ferroviaria, o da
altre stradine laterali.
Questa mancanza di
visibilità si tradurrebbe
per noi in almeno un
centinaio di firme in meno
per ogni sabato, ossia in
totale almeno 200 firme che
potrebbero rivelarsi
decisive.
Lo posso affermare con
cognizione di causa avendo
già in decine di occasioni
raccolto firme
nell’area richiesta e
conoscendo bene
3.
3.1
La decisione del
Municipio è chiaramente
discriminatoria e non
rispettosa del principio
della parità di trattamento,
secondo cui situazioni
diverse vanno trattate in
modo diverso e situazioni
analoghe in modo identico.
Difatti, a quanto mi
risulta, la mia richiesta di
autorizzazione del 27
gennaio è stata la prima a
giungere sul tavolo della
polizia comunale. Tutte le
altre richieste da parte dei
partiti bellinzonesi sono
giunte
successivamente. Lo comprova
il fatto che, nel negarmi
l’ubicazione richiesta per i
sabati del 24 e 31 marzo, la
Ammesso e non concesso che
nell’area tradizionalmente
concessa alle bancarelle
politiche vi fosse un
problema di spazio che
avrebbe consentito di trovar
posto solo alle bancarelle
dei partiti bellinzonesi in
lizza per le elezioni , ma
non a quella di 58 x
3.2
Va rilevato che negli scorsi
giorni il partito
dei Verdi ha lanciato
un referendum contro la
decisione adottata lo scorso
13 febbraio dal Gran
Consiglio di approvare un
credito di 2,5 milioni di
franchi per la progettazione
definitiva
delle opere relative
al semisvincolo autostradale
di Bellinzona. Quindi alla
bancarella elettorale dei
Verdi , lungo Viale
Stazione, i visitatori del
mercato potranno
firmare fino al 29
marzo
il referendum
cantonale lanciato da questo
partito contro un progetto
riguardante il Comune di
Bellinzona , mentre che
invece
nella stessa area
essi
non troveranno la
bancarella dell’ iniziativa
popolare costituzionale che
mira fra l’altro a creare
3.3
Ad alimentare il dubbio che la
scelta discriminatoria del
Municipio, o meglio di una
parte di esso,
non sia stata basata
su criteri oggettivi ma sia
piuttosto
il frutto di
una scelta molto
soggettiva e molto politica
basata sui contenuti
dell’iniziativa , basti
dire che lo scorso 14
febbraio – pochi giorni dopo
il reclamo interposto al
Municipio
(!) – sul Corriere
del Ticino è apparsa nella
rubrica “tribuna elettorale”
una lettera intitolata “Le
aggregazioni che vengono dal
cuore” , scritta dal
vicesindaco di Bellinzona,
4.
I tempi tecnici della
presente procedura
potrebbero far perdere al
ricorso un interesse attuale
all’esame. Tutte le
giurisdizioni federali (DTF
97 I 893), cantonali
(Sentenza TRAM 52.2004.143
dell’8 giugno
5.
Per il resto, a buon
fondamento del ricorso,
riservato ogni sviluppo nel
corso della procedura, si
richiamano le risoluzioni
provvisionali del Presidente
del Consiglio di Stato n. 15
del 7 aprile 2011 (
III. Spese e
ripetibili
Il ricorrente agisce per motivi
ideali e rinuncia a
rivendicare pretese
pecuniarie, benché questo
ricorso abbia fatto perdere
un tempo
considerevole, che
sarebbe potuto essere
utilizzato per l'iniziativa.
D'altro lato non si
giustifica la riscossione di
spese in materia di diritti
politici (DTF 129 I 185
consid. 9 pag. 206; 113 Ia
43 consid. 3 pag. 46).
Questo Consiglio ne ha
confermato il principio in
materia di posa di
bancarella "data la
particolarità della
fattispecie" (ris. gov. 3269
del 13 luglio
per questi
motivi si chiede
A.
in via provvisionale
all'Onorevole Presidente del
Consiglio di Stato di
decretare:
1. L'istanza
provvisionale è accolta.
§. Di conseguenza è concessa
è concessa l’autorizzazione
a raccogliere firme per
l’iniziativa
popolare “Avanti con le
nuove
2.
Un eventuale ricorso
non ha effetto sospensivo
(art. 47 LPAmm).
B.
nel merito al Lodevole
Consiglio di Stato di
giudicare:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza è concessa
l'autorizzazione
a raccogliere firme
per l’iniziativa popolare
“Avanti con le nuove
2.
Non si riscuotono
tasse né spese.
3.
Non si assegnano
ripetibili.
4.
Contro la presente
decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo,
Lugano, nel termine di 15
giorni dall'intimazione.
5.
Un eventuale ricorso
non ha effetto sospensivo
(art. 47 LPAmm).
Con ogni ossequio.
Allegati:
-
Richiesta di autorizzazione
del 27 .1.2012
-
Risposta della
-
Reclamo al Municipio
del 6.2. 2012
-
Lettera
-
Decisione del
Municipio del
1.3.2012 (+ busta) |
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