Losone, 2
settembre 2013
Burqa : l’informazione
scorretta dello Stato Qui sotto potrete leggere il ricorso presentato al Consiglio di Stato in merito all’opuscolo informativo accluso al materiale di voto in vista della votazione sull’iniziativa “antiburqa” del 22 settembre . Questo opuscolo contiene infatti una grave scorrettezza dell’informazione che penalizza soprattutto i sostenitori dell’iniziativa costituzionale ma a ben guardare anche il Gran Consiglio.
Difatti , nell’opuscolo non ci
si è limitati a riportare
l’indicazione di voto
con le relative
argomentazioni
del Comitato promotore (2
Sì e preferenza al testo
dell’iniziativa) e del Gran
Consiglio (Si al controprogetto
e NO all’iniziativa) ma, del
tutto abusivamente e
fantasiosamente ,
è stata inserita anche
una pagina che pubblicizza il
doppio NO e le relative
argomentazioni.
A prima vista qualcuno
potrebbe ritenere che ciò sia
giustificato dall’intento di
dare ai cittadini l’informazione
più completa possibile. Ma tale
giustificazione in questo
preciso caso non regge per
almeno due motivi :
1) In base all’art. 42c del Regolamento di applicazione della Legge sull’esercizio dei diritti politici, la pagina informativa sul doppio NO non avrebbe dovuto esserci del tutto in questa specifica circostanza . Difatti questo articolo prevede che l’opuscolo informativo riporti solo le argomentazioni e raccomandazioni di voto del Gran Consiglio e quelle degli iniziativisti. Altre prese di posizione possono essere riportate solo in due casi :
a) Nel caso di una revisione costituzionale che non è stata proposta da un’iniziativa popolare ma direttamente dal Gran Consiglio ( in simile circostanza , che però non rispecchia il caso nostro, possono essere riportate le argomentazioni contrarie emerse durante il dibattito parlamentare o quelle presentate da comitati di cittadini) b) Nel caso di un controprogetto opposto a un’iniziativa popolare , come nel caso in questione, può essere riportata “ se del caso” l’opinione del comitato che avversa entrambi gli oggetti ( cioè il doppio NO), sempre però che questo comitato esista...
Il problema è che per l’appunto
a noi non risulta l’esistenza
di un comitato contrario sia
all’iniziativa e sia al
controprogetto . E se anche
esistesse ciò
avrebbe dovuto apparire in modo
manifesto nell’apposita pagina
dell’opuscolo informativo
dedicata al doppio NO : perché
al fine di un’informazione
trasparente e corretta e per
“tutelare l’espressione fedele
del voto”
(art. 34 cpv della Costituzione
federale) il popolo ha
diritto di sapere chi c’è dietro
alle argomentazioni del doppio
NO riportate sull’opuscolo
informativo ufficiale. Preciso che sarebbe comunque tardivo se un comitato contrario a entrambi i progetti venisse creato adesso per ovviare alla grave scorrettezza denunciata. Difatti nell’opuscolo informativo possono figurare, oltre a quelle del Gran Consiglio, solo le argomentazioni e le raccomandazioni di voto dei comitati promotori e degli oppositori che vengono consegnate entro un preciso termine (di norma 3 giorni) assegnato dalla Cancelleria dello Stato dopo le deliberazioni del Gran Consiglio .
2) Anche ammettendo che
qualche solerte funzionario sia
stato mosso dal desiderio di
fornire ai cittadini
un’informazione più ampia di
quella autorizzata dal
Regolamento ( e qualcuno dovrà
spiegare chi e perché si è preso
tale libertà ) , allora
qualcuno dovrebbe spiegare
perché non si è inserita
nell’opuscolo pure una pagina
informativa che pubblicizzasse
anche la quarta possibilità di
voto : e cioè il NO al
controprogetto ed il SI
all’iniziativa.
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L’ inosservanza a sfavore
dell’iniziativa ( e del
controprogetto) di una
chiara norma del Regolamento e
la concomitante incompletezza
dell’informazione che, guarda
caso, penalizza solo
l’iniziativa, rafforza
l’impressione mia e del comitato
che non ci si trovi davanti ad
errori fatti in buona fede.
Tanto più che al Tribunale
federale di Losanna è pendente
un nostro ricorso contro
la “furbata” giuridicamente
dubbia di contrapporre alla
nostra iniziativa costituzionale
un controprogetto di tipo
legislativo che sostanzialmente
chiede la stessa cosa, e che
avrà come effetto pratico quello
di spaccare in due il fronte dei
cittadini favorevoli al divieto
di nascondere il volto in
pubblico, con il rischio che
questa spaccatura finisca con il
favorire proprio quel fronte del
doppio NO che ora ha ricevuto un
nuovo insperato appoggio. A
pensare male si fa peccato, ma
tre indizi non fan forse una
prova ?
Ci sarebbero tutti gli estremi per chiedere di ristampare e rispedire l’opuscolo debitamente corretto, spostando eventualmente la data della votazione, ma, onde evitare agli incolpevoli cittadini-contribuenti delle spese in un momento già delicato per le finanze cantonali, il ricorso si limita a chiedere che il CdS emetta (ovviamente in tempi brevissimi) un comunicato stampa in cui si ammette innanzi tutto che l’ opuscolo informativo viola l’art. 42 C del Regolamento di applicazione delle legge sull’esercizio dei diritti politici e poi che le argomentazioni del doppio NO riportate nell’opuscolo ufficiale sono il frutto dell’invenzione dei servizi dell’Amministrazione e che non risulta alcun comitato politico a sostenere il doppio NO. Giorgio Ghiringhelli ______________________________________________________________________________________
Ricorso
contro gli atti di
procedura preparatoria
con richiesta immediata di
replica (art. 29 Cost.) ad ogni
presa di posizione scritta o
orale dei Servizi
dell’Amministrazione (Divisione
giustizia, Cancelleria dello
Stato, ecc.)
presentato da Giorgio
Ghiringhelli, Via Ubrio 62,
6616 Losone, ricorrente nel
quadro della votazione popolare
del 22 settembre 2013
concernente l’iniziativa
popolare “Vietare la
dissimulazione del viso nei
luoghi pubblici e aperti al
pubblico” e controprogetto,
segnatamente contro l’opuscolo
informativo accluso al materiale
di voto;
Motivazioni in fatto ed
in diritto 1.
Venerdì 30 agosto 2013 è
stato consegnato agli elettori
del Comune di Losone per volta
di corriere il materiale di voto
per la votazione del 22
settembre 2013. Nella busta è
incluso anche l’opuscolo
informativo, qui contestato.
Presentato nel termine di tre
giorni (considerata la
domenica), da un cittadino
attivo del cantone (art. 89 cpv.
3 e 111 LTF), peraltro promotore
dell’iniziativa popolare (art.
89 cpv. 1 e 111 LTF) con un
interesse legittimo, il ricorso
è ricevibile e va esaminato nel
merito. Data la natura celere
del ricorso è sufficiente per
prassi che vi sia una
conclusione e una presentazione
dei fatti. Il ricorrente
accluderà comunque una
motivazione giuridica succinta.
2.
In entrata, al fine di
evitare ogni polemica inutile al
riguardo, si chiede
immediatamente la possibilità di
presentare osservazioni a ogni
presa di posizione scritta o
orale dei Servizi
dell’Amministrazione o di terze
persone. Infatti l’art. 29 Cost.
garantisce anche nelle procedure
non rientranti nel campo di
applicazione dell’art. 6 CEDU il
diritto di replica (al riguardo
vedi DTF 137 I 195 consid.
2.3.1; 138 II 13 consid. 2
inedito). A maggior ragione tale
facoltà è imprescindibile dal
momento che è necessario capire
CHI (nome e cognome) abbia
redatto l’opuscolo informativo e
COME (sulla base degli ordini di
quale funzionario dirigente)
l’abbia allestito, ma
soprattutto in base a QUALI
informazioni. In genere simili
prese di posizioni orali o
scritte includono elementi nuovi
per cui il diritto di presentare
osservazioni, anche nel breve
termine di 3 giorni, si fa
imprescindibile.
3.
3.1
Nel diritto cantonale l’opuscolo
informativo accluso al materiale
di voto è retto dagli art. 42a e
segg. RALEDP. Ci si può chiedere
se questa sia una base legale
sufficiente. Probabilmente no,
visto solo il molto vago rinvio
alla LEDP. Se il Consiglio di
Stato vorrà respingere il
ricorso, dovrà però valutare
d’ufficio quest’aspetto (art. 18
LPAmm). Visto l’esito la
questione può rimanere aperta.
3.2
Come si è detto, in
occasione delle votazioni
popolari cantonali e comunali,
ai cittadini è inviato un
opuscolo informativo, che viene
distribuito con il materiale di
voto (art. 42a RALEDP).
L’informazione deve essere
succinta, accurata, attraente e
comprensibile (art. 42b cpv. 1
RALEDP). Nel limite del
possibile bisognerà tener conto
delle diverse opinioni (cpv. 2).
Per le votazioni cantonali,
l’opuscolo informativo contiene
(art. 42c cpv. 1 RALEDP): a) una breve presentazione dell’oggetto
sottoposto a votazione; b) le argomentazioni alla base della revisione
costituzionale, della legge, del
decreto legislativo o del
controprogetto usciti dalle
deliberazioni del Gran
Consiglio; c) le raccomandazioni di voto del Gran
Consiglio, con le relative
argomentazioni, nel caso di
iniziativa popolare o di
controprogetto; d) le argomentazioni del comitato che sostiene
l’iniziativa popolare
costituzionale o legislativa o
il referendum; e) nel caso di revisione
costituzionale che non è
stata proposta da un’iniziativa
popolare, le
argomentazioni contrarie
espresse durante il dibattito
parlamentare o da comitati di
cittadini.
Se un controprogetto è
opposto a un’iniziativa
popolare, l’opuscolo informativo
riflette l’opinione di ambedue i
temi del Gran Consiglio e del
comitato che ha promosso
l’iniziativa, come pure, se
del caso, l’opinione del
comitato che avversa entrambi
gli oggetti (art. 42c cpv. 2
RALEDP).
3.3
Della legittimità di un opuscolo
informativo si è anche occupato
svariate volte il Tribunale
federale. A norma dell’art. 34
cpv. 2 Cost. va tutelata
l’espressione fedele del voto.
Nessun risultato falsato può
essere riconosciuto. La norma
costituzionale protegge anche la
procedura di preparazione e si
cura affinché il Popolo sia
informato correttamente. In tal
senso è necessario vi sia una
discussione trasparente e
oggettiva (cfr. DTF 138 I 61
consid. 6.2 pag. 82; 135 I 292
consid. 2 pag. 293, entrambi con
riferimenti). Il risultato di
una votazione può essere
influenzato anche da parte delle
Autorità per esempio con la
stampa dell’opuscolo informativo
(cfr. DTF 138 I 61 consid. 6.2
pag. 82; 135 I 292 consid. 2
pag. 293, entrambi con
riferimenti).
Per prassi invalsa un
opuscolo informativo elaborato
dall’autorità, ove è spiegato
l’oggetto posto in votazione e
ove si consiglia l’accettazione
o la reiezione dell’oggetto , in
sé è rispettoso dell’art. 34
cpv. 2 Cost. L’Autorità non è
tenuta alla neutralità e le è
permesso esprimere una
raccomandazione di voto, purché
si attenga all’oggettività.
L’Autorità viola il suo dovere
di informazione oggettiva,
quando presenta lo scopo e la
portata dell’oggetto in
votazione in maniera errata.
L’opuscolo informativo è
rispettoso dell’esigenza
dell’obiettività, quando le
affermazioni contenuto sono ben
soppesate e vi siano
giustificati motivi per
parlarne, quando l’opuscolo dà
una visione completa
dell’oggetto in votazione con i
suoi vantaggi e svantaggi,
permettendo così agli elettori
di esprimere un giudizio o
quando l’opuscolo malgrado certe
sbavature non sia inveritiero o
non oggettivo, rispettivamente
quando solo è impreciso o
incompleto. L’Autorità non deve
peraltro chinarsi su ogni
dettaglio di un oggetto in
votazione né esaminare tutte le
obiezioni possibili, che
potrebbero essere invocate
contro l’oggetto in votazione.
Teso a una certa completezza, il
precetto dell’oggettività
dell’opuscolo informativo vieta
di celare o sottacere
informazioni importanti in vista
della decisione che si faranno
gli elettori al momento di
votare oppure di riportare in
maniera erronea gli argomenti di
comitati d’iniziativa o
referendum (vgl. DTF 138 I 61
consid. 6.2 pag. 82, 135 I 292
consid. 4.2 pag. 297, entrambe
con riferimenti).
3.4 A
ciò si aggiunga per completezza,
a fronte di una decisione del
Parlamento, che il Governo non è
libero nel suo margine di
manovra, ignorando quasi la
decisione presa. Al contrario:
in qualità di potere Esecutivo,
il Governo deve rispettare la
decisione del Parlamento ed
eseguirla, senza
implicitamente modificarla o
darne un’altra portata (DTF 112
Ia 340 consid. 3 pag. 344 in
fine; sentenza TRAM 52.2007.74
del 21 maggio 2007 consid. 3).
Si tratta di una derivazione
pratica del principio di
separazione dei poteri (art. 51
Cost./TI).
3.5
In concreto
molti di questi principi
basilari sono stati bellamente
ignorati con la pubblicazione
delle ragioni del doppio NO
riportate a pag. 14
dell’opuscolo.
3.5.1
Il solo rinvio al RALEDP già
basta per sancire l’illiceità
dell’opuscolo informativo. Il
perché votare NO e NO non è
stato sostenuto da nessuno, men
che meno da un Comitato nel
senso dell’art. 42c cpv. 2
RALEDP. Comitato che
peraltro in ossequio al
principio della buona fede (art.
9 Cost. e 2 cpv. 2 CC) non
avrebbe potuto costituirsi a un
minuto da mezzanotte ( e men che
meno adesso a mo’ di
riparazione) , ma al più tardi
al momento della discussione
parlamentare. Ciò non è il caso,
e pertanto non v’è alcuna
possibilità per accludere
un’opinione del doppio no che
oltretutto è “anonima”,
nel senso che dalla lettura
della pagina non figura chi ha
emesso queste motivazioni.
Pure l’art. 42c lett. e
RALEDP non è di soccorso.
Premesso che comunque non c’è in
ogni caso alcun Comitato
validamente costituito, la norma
è limitata all’eventualità di
una modifica costituzionale NON
proposta tramite iniziativa
popolare. Il ricorso può
essere accolto già sulla scorta
di questo unico motivo. A titolo
meramente abbondanziale si
esporranno anche gli altri
motivi che portano alla medesima
conclusione.
3.5.2
Anche sotto l’aspetto dell’art.
34 Cost. l’opuscolo del
Consiglio di Stato è illecito.
Perché induce l’elettore a
credere che vi sia un fronte del
NO-NO… a torto. Chi è
contrario ad entrambe le
proposte? Non il Gran Consiglio,
non un gruppo parlamentare,
nessun comitato validamente
costituito. Ciò è fuorviante e
contrario al precetto secondo
cui una procedura di voto
l’opuscolo dev’essere
trasparente e chiara.
Richiamarsi a un asserito dovere
di completezza è pure
fuorviante, in tal caso il
Governo avrebbe dovuto
presentare tutte le possibilità
SI-SI (pag. 10-11), SI-NO (pag.
12-13), NO-NO (pag. 14) e NO-SI,
che manca (NO al controprogetto
e SI all’iniziativa) .
L’intenzione, probabilmente di
qualche zelante funzionario
(dettata dai piani alti?), è
comunque chiara.
Dopo la contrapposizione
all’iniziativa costituzionale di
un controprogetto legislativo
(voluto per complicare le cose :
questione pendente al TF;
1C_366/2013), si acclude
all’opuscolo informativo
un’opinione, naturalmente solo
contraria all’iniziativa (il
NO-SI si ignora) lasciando
credere che vi sia, con tanto di
ragioni pseudo-oggettive, un
comitato contrario a entrambi
gli oggetti.
L’errata informazione è di
peso, quindi lesiva dell’art. 34
Cost., perché è tesa a
rafforzare l’idea a una
reiezione dell’iniziativa
popolare. Ancora si cercherà
di richiamarsi a un dovere di
informazione, falsamente. Certo,
l’informazione sul come si voto
è giusto vi sia, ma è già
prevista a pag. 17, con le varie
combinazioni. Qui l’intenzione è
ben altra… Lesivo dell’art. 34
Cost. il ricorso ancora va
accolto.
3.5.3
L’agire del Consiglio di Stato
con l’opuscolo informativo è
pure poco accorto alla
separazione dei poteri. Il Gran
Consiglio ha deciso per il
NO-SI, il Governo doveva solo
eseguire tale scelta e non fare
fantasie, magari per assecondare
le simpatie di qualche
funzionario per il doppio NO o
per mettere il bastone fra le
ruote al sottoscritto. Ancora
una volta l’opuscolo si avvera
lesivo del diritto.
4.
La lesione dei diritti
politici è grave e in sé
comporterebbe la ristampa e
l’invio di un nuovo opuscolo
al domicilio degli elettori. Il
ricorrente tuttavia è ben
cosciente dello stato delle
finanze cantonali e non vuole
che siano ancora i cittadini a
pagare per le fantasie o le
furbate (a dipendenza di che
ottica si guardi) del proprio
Governo. V’è però un
interesse sufficientemente
legittimo a che la violazione
del diritto sia accertata nel
dispositivo. Si chiede poi
che il Governo riconosca
l’errore e pubblichi ciò in un
comunicato stampa ai giornali e
nel sito
www.ti.ch.
La decisione su questo ricorso
sarà acclusa in forma non
anonimizzata.
5.
Per prassi invalsa del
Tribunale cantonale
amministrativo non si preleva
tassa di giustizia. In concreto
vi sono comunque dei motivi
legittimi per rinunciarvi,
essendo il ricorrente indotto in
buona fede a presentare il
gravame. Trattandosi di un
ricorso di pubblica notorietà si
può prescindere da ogni
anonimizzazione (fra tante,
DTF 138 II 70). Il ricorrente
rinuncia peraltro a formulare
una simile richiesta. La
decisione potrà essere
pubblicata direttamente senza
ulteriori oneri burocratici.
Per questi motivi
Si chiede al Lodevole
Consiglio di Stato
di decidere
1.
Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza si accerta che
l’opuscolo informativo viola
l’art. 42c RALEDP. §§. Mediante comunicato stampa agli organi di stampa
e pubblicato in
www.ti.ch
si precisa che le argomentazioni
contrarie all’iniziativa
popolare e al controprogetto
sono il frutto dell’invenzione
dei servizi dell’Amministrazione
e si precisa che non risulta
alcun comitato politico a
sostenere questa possibilità. La
decisione su ricorso è acclusa
in forma non anonimizzata sia
per la stampa sia tramite
documento pdf su internet.
2.
Non si preleva tassa di
giustizia né spese. Non si
assegnano ripetibili.
Con ogni ossequio.
Giorgio Ghiringhelli |